Obblighi di informazione in dichiarazione dei redditi

L’art. 13 del D.D. 15/2018 che ratifica il D.D. 128/2017 modifica al comma 1° l’art. 86 della Legge 166/2013 che riguarda gli obblighi dichiarativi in dichiarazione dei redditi ed al secondo comma stabilisce le nuove sanzioni in caso di omissione modificando parte dell’art. 139 della stessa Legge.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo:

Art. 13
(Modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)
1. L’articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“Art. 86
(Contenuto della dichiarazione)
1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:
a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
b) di azioni o quote di società;
c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all’estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l’indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d’imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l’indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l’indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.”.
2. Il comma 1, lettera m), dell’articolo 139 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:
“m) violazione degli obblighi di cui all’articolo 86, comma 2: 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati, di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione del 20%.”.

Seppur esista la possibilità di ridurre eventuali sanzioni amministrative, si sottolinea, comunque, il fatto che le sanzioni sono piuttosto consistenti in caso di accertata omissione.
Nel caso ci si accorga di eventuali involontarie omissioni in dichiarazioni precedenti, esiste la possibilità di rettificare la dichiarazione stessa prima di un eventuale contastazione, entro i termini di Legge e senza l’applicazione di sanzioni.
Il Ns. Studio rimane a disposizione per ogni eventuale informazione e consulenza al riguardo.

Studio Commerciale Dr. Mirko Muccioli